L'IVA sulla TIA: nessun rebus

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La disciplina era chiara dopo l'intervento di Cassazione e Consulta, mentre a scombinare tutto sono stati i successivi interventi normativi.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09, secondo cui la Tia è un tributo e non può essere gravata dall'imposta, è scoppiato un piccolo caos.
Economico, contabile e persino politico.
In realtà la situazione era, a mio avviso, sufficientemente chiara: seppure come "obiter dictum" la Corte aveva statuito che, non potendosi pagare una "tassa sulla tassa", la Tariffa Integrata Ambientale, che in circa 1.200 comuni ha già sostituito la vecchia Tarsu, non può essere anche assoggettata ad Imposta sul Valore Aggiunto.
Niente IVA sulla TIA, quindi.

In realtà buona parte dei gestori del servizio hanno preferito far finta di niente e, aggrappandosi a mille cavilli, hanno continuato ed inviare ai cittadini (privati o imprenditori che fossero) fatture gravate da IVA.
Ma non c'è solo il problema della fatturazione.
Alla porta, infatti, iniziano già a rumoreggiare tutti coloro che (e sono migliaia) hanno già sentito nelle loro tasche il tintinnio dei rimborsi conseguenti alla doverosa restituzione dell'Iva pagata e non dovuta.

Non poteva mancare, pertanto, il pronto intervento del Governo che, nel tentativo di salvare il salvabile, sfodera una sorta di "misura di sicurezza" inserendola nel Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il Decreto, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'art. 14, comma 33, così recita: "Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria."

Dimostrando tutta la sua incompetenza, il legislatore è così incappato in due errori.
Il primo è un errore di superbia.
La Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che non è il "nome" a conferire ad una entrata dello stato la natura di tributo o di tariffa, ossia di una tassa, che si paga indipendentemente dal servizio ottenuto, o di corrispettivo per un prestazione ricevuta (un rapporto sinallagmatico, direbbe un civilista), ma la natura stessa del pagamento richiesto.
A poco serve, quindi, cambiare nome ad una tassa.
Tale è e tale rimane, anche se la chiamiamo "Toni" o "tariffa".
E non basta il tratto di penna di un legislatore frettoloso a cambiare una giurisprudenza consolidata e condivisibile.

Il secondo errore è ancora più grave.
Il riferimento fatto dal legislatore al Dlgs 152/06 (il "Codice dell'Ambiente"), infatti, vanifica l'intera operazione di "salvataggio", in quanto la TIA prevista da tale norma non è ancora operativa!
Tutti i Comuni, quando parlano di TIA, fanno riferimento ancora alla tariffa prevista dall'art. 49 del vecchio decreto Ronchi (n. 22/97), cosiddetta TIA 1, per distinguerla dalla nuova Tariffa prevista dal Codice dell'Ambiente, nota come TIA 2.
La norma interpretativa salva-IVA, quindi, non salva un bel niente...

È giunto in soccorso degli Enti, preoccupati più per i loro bilanci e per la prassi contabile interna che di una pronuncia della Corte Costituzionale, il Ministero delle Finanze che, con la circolare 3/2010 ha sostenuto (un po' artatamente, a dire la verità...) l'identità tra la Tia applicata dai comuni (Tia1) e quella prevista dal codice dell'Ambiente (Tia2), che abbiamo visto non essere ancora stata attuata.
Stiamo sommando le pere con le mele, insomma.

Ma la confusione non è solo nel merito (IVA o non IVA), ma anche processuale: qual è il giudice competente per le controversie in questione? Il Giudice Ordinario, come ritiene il Governo, o la Commissione Tributaria, come suggerisce la Corte Costituzionale?
La norma interpretativa (articolo 14, comma 33, Dl 78/2010), come abbiamo visto, riguarda specificamente le controversie relative alla tariffa del codice dell'ambiente (Tia 2), ma nulla innovano per le liti sulla tariffa Ronchi...

Il caos, quindi, è stato tutto frutto degli errori del legislatore, che interviene tardi e male in una materia che richiederebbe semplicemente un po' di attenzione...


Avv. Alberto Teso
www.tesoeassociati.it